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Cos'è il reverse charge?

Soluzione

Il Reverse Charge è il meccanismo di "inversione contabile" che elimina la detrazione dell'iva sugli acquisti.  Lo scopo della diffusione di questo sistema è di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, da Stati esteri. Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottraeva al versamento dell'Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede o la connivenza col fornitore. Su determinati settori (subappalti, materiale informatico, eccetera) si è quindi imposto il criterio in esame, alternativo a quello basato sull'applicazione e la detrazione dell'Iva.

Con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, arriva anche in Italia reverse charge sui telefoni cellulari a partire da aprile 2011

Con circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’effetto del meccanismo dell’inversione si rende operativo dal 1° aprile 2011.
Sono escluse le cessioni al dettaglio. Il meccanismo dell’inversione contabile deve essere applicato nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio, nel quale i beni sono ceduti all’ultimo cessionario-utilizzatore (consumatore finale) del ciclo distributivo.
Pertanto, ne sono esclusi, oltre ai privati, anche gli artigiani, i professionisti, le società ed enti che acquistano da un dettagliante.
Rimane assoggettato al meccanismo del “reverse charge” l’acquirente-consumatore finale, soggetto passivo Iva che acquista da un grossista. Il meccanismo dell’inversione contabile, comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE DEL REVERSE-CHARGE

Il cedente, non dettagliante, che emette fattura nei confronti di un soggetto passivo Iva, dal primo di aprile 2011 in caso di vendite di cellulari e/o dispositivi a circuito integrato dovrà emettere la fattura senza applicazione (e addebito) dell’imposta, indicando che “trattasi di cessione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. b) in caso di cellulari o lett. c)” per microprocessori e unità centrali di elaborazione.
Il cessionario dovrà:

  • integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • annotare la fattura nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento (o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);
  • annotare la fattura nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione.

REGIME DEI MINIMI

Il cedente che applica il regime dei minimi continuerà ad emettere la fattura ai sensi dell’art. 1 co. 100, L. 244/2007, mentre il cessionario (“minimo”), dovrà integrare con Iva la fattura ricevuta e versare la relativa imposta entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del “reverse charge” si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis, art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997. In generale, è prevista:

  • una sanzione base dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro;
  • una riduzione della sanzione base al 3%, con un minimo di 258 euro nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare;
  • solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento delle sanzioni.

 

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ID Articolo: 18
Categoria: Adempimenti Fiscali-Contabili
Data inserimento: 2011-05-24 19:14:55
Visite: 956
Valutazione (Voti): Articolo valutato 3.3/5.0 (36)

 
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