Registro del mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa
Con l'art. 11 del D.M. 23/03/1983 è stato disposto che qualora il registratore di cassa si dovesse guastare è obbligatorio richiedere tempestivamente l’intervento della ditta di manutenzione annotando data ed ora della richiesta nel libretto di dotazione. In tal caso bisogna annotare manualmente le operazioni sul registro IVA del mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa da tenersi obbligatioriamente presso l'esercizio di vendita. Nel registro devono essere riportati:
- l'importo incassato da ogni singolo cliente;
- l'annotazione distinta dell’importo totale complessivo delle merci vendute.
Tale normativa, ancora oggi in vigore, si può ritenere superanta per effetto del DPR n. 696/1996 secondo cui è possibile rilasciare, senza alcuna previa opzione la ricevuta fiscale (e anche la fattura) in luogo dello scontrino, venendo meno di fatto la necessità di istituire il registro di emergenza (circolare Agenzia delle Entrate n. 97 del 4 aprile 1997).
La manutenzione di tale apparecchio deve avvenire da parte di tecnici autorizzati almeno annualmente e deve essere annotata nell'apposito libretto, non soggetto ad alcuna formalità. Dell'installazione del nuovo registratore di cassa deve essere data comunicazione, entro il giorno successivo, al competente Ufficio IVA a mezzo raccomandata in duplice copia, firmata anche dal tecnico che ha provveduto all'installazione stessa. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’utente;
- dati identificativi del tecnico installatore;
- dati identificativi dell’apparecchio installato;
- ubicazione dell’esercizio dove è stato installato l’apparecchio.