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Pubblicità legale delle aziende da riportare nella carta intestata

La legge Comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).
In particolare le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

SOCIETA’ DI PERSONE ( S.n.c., S.a.s…)

- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento

SOCIETA’ DI CAPITALI ( S.r.l., S.p.a. …)

- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl)

Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA’ MEDESIME.

 
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Dettagli articolo
ID Articolo: 73
Categoria: Adempimenti Legali
Data inserimento: 2015-10-16 14:40:47
Visite: 265
Valutazione (Voti): Articolo valutato 3.1/5.0 (19)

 
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